Superbonus 110% - Fabrica Ascensori
Scopri i criteri per usufruire delle detrazioni fiscali offerte dal Superbonus 110% in tema di riqualificazione energetica degli edifici!
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Superbonus 110%

Superbonus 110%

Che cos’è il Superbonus 110% e come si ottiene per un condominio

Come ottenere il Superbonus 110% per i condomini

Cos’è il Superbonus 110%?

Il Superbonus 110% è un’agevolazione fiscale che consente ai beneficiari di ottenere una detrazione del 110% sulle spese sostenute per la realizzazione di interventi tesi al miglioramento dell’efficienza energetica di un immobile, al consolidamento statico oppure alla riduzione relativa al rischio sismico dello stesso.

Si considerano barriere architettoniche gli impedimenti che limitino o rendano impossibile il diritto all’accesso a spazi e strutture agli utenti con disabilità o capacità motorie temporaneamente o permanentemente ridotte. Questi limiti strutturali talvolta rendono complesso, se non impossibile, anche l’accesso a servizi di base irrinunciabili.

Il bonus è disciplinato dall’articolo 119 del Decreto Legge n. 34/2020, meglio conosciuto come Decreto Rilancio. Inizialmente in scadenza a fine 2020, il Superbonus ha ottenuto dalla Legge di Bilancio 2022 (n. 234 del 30 dicembre 2021) una prorogafino 31 dicembre 2023 in misura del 110%, percentuale che diminuirà al 70% per le spese sostenute nel corso del 2024 e al 65% per gli interventi effettuati nel 2025.

Quali sono gli interventi eseguibili?

Il Superbonus 110% è stato introdotto sia per riqualificare gli immobili dal punto di vista del risparmio energetico, sia per migliorarne la sicurezza in caso di eventi come i terremoti. Per avere diritto al bonus è necessario che l’immobile migliori la sua efficienza energetica di almeno due classi, dove la più bassa è la classe G, o che raggiunga la classe energetica più alta in assoluto, ovvero la A.

Si distinguono interventi trainanti e interventi trainati: per accedere al Superbonus è necessario effettuare almeno un intervento rientrante nella prima categoria, a cui si possono aggiungere interventi inclusi nella seconda.

  • l’installazione di un cappotto termico che copra almeno il 25% della superficie lorda dell’edificio
  • la sostituzione di impianti di condizionamento invernale con dispositivi dalla migliore efficienza energetica
  • la coibentazione del tetto

Sono più numerose le opzioni circa gli interventi trainati:

  • l’installazione di pannelli solari atti a produrre acqua calda sanitaria
  • il montaggio di impianti solari fotovoltaici con sistemi di accumulo dell’energia;
  • l’installazione di schermature solari;
  • la messa in opera di prodotti inerenti all’automazione, come ad esempio i dispositivi che permettono il controllo a distanza dei riscaldamenti, del climatizzatore e dell’impianto di accumulo di acqua calda sanitaria;
  • l’acquisto e il montaggio di impianti per la ricarica delle vetture alimentate tramite energia elettrica;
  • la sostituzione di infissi per il miglioramento dell’isolamento termico della costruzione, sia verso vani riscaldanti sia verso vani non riscaldanti, a patto che siano in possesso di specifici requisiti di trasmittanza termica;
  • l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Può essere incorporato nel Superbonus 110% anche il Sisma Bonus, ossia la detrazione fiscale per gli interventi circa l’adozione di misure antisismiche, le quali hanno la funzione di incrementare la sicurezza degli immobili. Tale bonus, già previsto con precedenti leggi ma in misura inferiore, può essere aggiunto al Superbonus 110% solo qualora si rispettino tutti i requisiti stabiliti dalla norma, tra cui la presenza di un intervento trainante. Il Sisma Bonus può includere, inoltre, tutti quegli interventi che hanno a oggetto la demolizione e la ricostruzione con ampliamento, e si applica in modo esclusivo nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e a rischio medio-basso (zona 3). Proprietari e possessori di edifici situati in zona 4, pertanto, non possono accedere al Sisma Bonus.

Chi ha diritto al Superbonus 110%?

Per quanto concerne la tipologia di immobili, rientrano nel Superbonus 110% tutti gli edifici abitativi, a eccezione delle abitazioni di tipo signorile (A1), delle abitazioni in ville (A8) e dei castelli non aperti al pubblico (A9). Possono presentare domanda le seguenti categorie: condomini; persone fisiche che richiedano l’agevolazione al di fuori di un’eventuale attività di impresa; Istituti autonomi case popolari (IACP); ONLUS; cooperative di abitazioni; associazioni e società sportive dilettantistiche, relativamente agli interventi che riguardano le strutture adibite a spogliatoi.

Hanno diritto a richiedere il Superbonus 110% i proprietari e i nudi proprietari di un immobile; il convivente di fatto di un proprietario di una costruzione; coloro che vantano un diritto reale di godimento su un immobile; i locatari; i comodatari; i conviventi del proprietario o del possessore dell’immobile, a patto che le spese e le fatture risultino a nome dell’effettivo titolare del bene.

Per ottenere gli incentivi edilizi bisogna seguire un determinato iter ed è indispensabile che nell’abitazione sia già presente un impianto per la climatizzazione invernale: in caso di assenza di un impianto preesistente non si avrà diritto al Superbonus 110% ma sarà possibile accedere ad altre agevolazioni fiscali, come ad esempio l’Ecobonus 65%.

Gli adempimenti iniziali riguardano la verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi e la presentazione di un progetto che dimostri la riqualificazione energetica dell’edificio o la riduzione del rischio sismico. Successivamente è prevista la presentazione del modello CILAS, ovvero la Comunicazione asseverata di inizio lavori, la cui unica differenza con la CILA è rappresentata dall’accesso specifico al Superbonus, della certificazione della congruità dei costi da sostenere e del visto di conformità.

Sia prima sia dopo la realizzazione degli interventi è obbligatorio presentare l’attestato di prestazione energetica, noto come APE, il quale può essere rilasciato esclusivamente da un tecnico abilitato, dimostrando l’avvenuto salto minimo delle classi stabilite dalla norma.

Quanto al pagamento della somma, la normativa impone che i pagamenti debbano essere eseguiti tramite bonifico bancario o postale, nel quale siano indicati causale del versamento, codice fiscale del soggetto che beneficia delle detrazioni e numero di partita IVA oppure codice fiscale dell’impresa o del professionista che effettua i lavori. Nella causale va fatto riferimento all’articolo 119 del D.L. 34/2020, il principale in materia di Superbonus 110%.
In caso di errori nella presentazione della domanda e qualora non si possiedano i requisiti imposti dalla normativa in vigore, l’Agenzia delle Entrate potrebbe non concedere il bonus e, in caso di lavori già eseguiti, ha diritto al recupero della somma nei confronti del richiedente.

Quali sono i limiti di spesa?

Come tutti i bonus edilizi, il Superbonus 110% ha un tetto di spesa. Dal punto di vista delle singole unità unifamiliari e degli appartamenti in condominio con accesso autonomo, il limite è fissato a 50.000 euro. Per gli edifici comprendenti da 2 a 8 unità, il tetto di spesa è quantificato in 40.000 euro per ogni unità. Per gli edifici con più di otto unità immobiliari, il limite è di 30.000 euro per ciascuna delle unità. I limiti di spesa relativi al Sisma Bonus ammontano a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare della costruzione.

Come viene applicato il bonus?

Per usufruire del Superbonus 110% vi sono diverse modalità, ognuna delle quali presenta i propri vantaggi. La più semplice – ma meno immediata – è costituita dalla detrazione fiscale IRPEF. In questo caso la somma spesa più il 10% viene recuperata dal soggetto in cinque anni con ripartizione annuale. Si tratta di un sistema che nel corso di un periodo quinquennale consente di far ricevere al richiedente più di quanto sia stato effettivamente speso per effettuare i lavori.

Coloro che non hanno una dichiarazione dei redditi abbastanza importante per il recupero della cifra, invece, possono optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, regolati dall’articolo 121 del Decreto-legge Rilancio: entrambe le forme permettono di recuperare velocemente la totalità oppure la maggior parte delle spese sostenute.

Nel primo caso, l’ammontare del bonus viene trasformato in un credito di imposta, il quale diventa una vera e propria moneta che può essere utilizzata personalmente oppure ceduta a terzi, come banche, intermediari finanziari e in generale tutti i professionisti che operano nel settore creditizio. Solitamente tali soggetti offrono all’avente diritto una somma leggermente inferiore rispetto a quella maturata.

Lo sconto in fattura è un’altra tipologia di cessione del credito, mediante la quale sarà direttamente l’impresa che effettuerà i lavori ad acquistare il credito, rilasciando immediatamente il bonus al beneficiario. Anche in questo caso occorrerà una mediazione con l’azienda, che potrebbe offrire una cifra inferiore rispetto a quella a cui si ha diritto. Lo sconto in fattura è complicato da applicare, poiché non tutte le imprese accettano tale forma di pagamento.

Bonus 110 e ascensori

Nei condomini possono essere compiuti tutti i lavori rientranti negli interventi trainanti e trainati, con la condizione di rispettare la normativa per quanto concerne i limiti di spesa e per quanto riguarda la presenza di almeno un intervento trainante da compiere. Pertanto è possibile eseguire – sia per le parti in comune sia per le singole unità immobiliari – gli interventi più richiesti, dalla coibentazione del tetto alla messa in opera di un impianto fotovoltaico, dalla sostituzione degli impianti di climatizzazione a quella degli infissi.

Inoltre, è possibile applicare come interventi trainati tutte le opere relative all’eliminazione delle barriere architettoniche, come il montaggio di un ascensore. In quest’ultimo caso non è necessario che nell’immobile siano residenti persone portatrici di handicap o soggetti over 65: le condizioni da osservare sono rappresentate dalla presenza di un intervento trainante da eseguire e dalla conformità dei lavori in osservanza dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera e) del Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 917/1986).

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